
Riceviamo (da Regione Piemonte) e pubblichiamo:
Entro il 31 marzo p.v. i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Ai sensi dellAllegato C alla d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, larticolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.